Codice deontologico

1 Premesse

Preso atto, da un lato, della non esistenza di titoli o criteri formali abilitanti alla professione di agente letterario, né di norme formali/codificate che regolino lo svolgimento di tale professione e, dall’altro lato, del numero crescente di soggetti che intraprendono l’attività di agente letterario, si è avvertita l’esigenza, per un verso, di costituire un’Associazione che sia un punto di riferimento per la professione e, per altro, di dotare gli associati di un codice deontologico, con l’intento di fornire un criterio sia nell’esercizio della professione, che nei  rapporti tra agenti, costituendo anche una garanzia di professionalità per gli autori/gli editori.

2 Finalità

2.1 Il presente Codice Deontologico si propone di elencare le regole di base e gli usi non scritti della professione (le “buone pratiche”), in modo da rappresentare un testo di riferimento per gli Associati, e di dar modo a tutti i soggetti interessati (agenti, autori ed editori) di venirne a conoscenza, consentendo di individuare più facilmente i professionisti che vi si conformano. Ciò è inteso anche a rafforzare l’immagine della professione di agente letterario e il suo riconoscimento da parte delle altre categorie professionali che agiscono nel mondo editoriale.

2.2 L’Associazione si propone altresì di mettere a disposizione degli Associati le informazioni, gli strumenti e le risorse che possono essere utili alla professione di agente letterario, quali, per esempio, modelli di contratto, studi giuridici, accordi interprofessionali ecc.

3 Obblighi degli Associati ADALI

3.1 Gli Associati Adali svolgeranno la loro attività nel rispetto della legislazione italiana vigente. Tutti i membri dell’Associazione dovranno esercitare la professione in modo da proteggere e promuovere la reputazione dell’Associazione stessa, attenendosi all’osservanza delle regole/indicazioni stabilite dal presente Codice Deontologico e di quelle che potrebbero successivamente essere adottate.

3.2 Gli Associati agiranno, nel rispetto della legislazione vigente e del presente Codice Deontologico, nel miglior interesse del proprio cliente e manterranno con lui regolari rapporti in modo da tenerlo informato sul proprio operato relativamente alle sue opere e catalogo.

3.3 Gli Associati eviteranno ogni pratica sleale, agita consapevolmente o per imprudenza, che possa recare danno all’attività o alla reputazione professionale di altra agenzia, indipendentemente dal fatto che questa sia aderente all’Associazione, e/o dei suoi rappresentati. In particolare, si impegnano a non ricercare e/o assumere la rappresentanza di un nuovo cliente in mancanza di una previa verifica e conferma dell’interruzione di ogni preesistente rapporto di rappresentanza.

4 Obblighi di riservatezza

4.1 L’esercizio della professione di agente richiede l’osservanza di una stretta riservatezza in merito alle informazioni comunicate all’agente dai propri clienti, a eccezione delle informazioni la cui divulgazione è necessaria per il compimento degli incarichi assegnati dal mandato di rappresentanza, salvo diverso accordo con il cliente stesso, e in ogni caso nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 (c.d. GDPR) relativamente al trattamento dei dati personali.

4.2 Gli Associati si impegnano alla riservatezza sulle questioni discusse all’interno dell’Associazione.

5 Rapporti con il cliente

5.1 La sottoscrizione di un mandato di rappresentanza da parte del cliente è fortemente raccomandata in quanto fissa i compiti dell’agenzia e il tipo di servizi che il cliente può e deve aspettarsi. Il mandato definisce le condizioni e i termini della rappresentanza da parte dell’agente, e in particolare le opere del cliente oggetto del mandato stesso, la percentuale della commissione che remunera l’attività dell’agente, la durata del mandato e le condizioni e modalità di conclusione dello stesso.

5.2 Gli Associati non dovranno ostacolare in modo irragionevole un cliente che dovesse decidere di interrompere il proprio rapporto professionale con l’agenzia. In caso di interruzione del rapporto di rappresentanza, l’agente continuerà ad occuparsi dei contratti conclusi durante il mandato di rappresentanza e a incassare le proprie commissioni che ne dovessero derivare fino a naturale scadenza del contratto inclusi eventuali periodi di rinnovo dello stesso. A meno di diversi accordi scritti tra le parti, il cliente ritornerà nella piena disponibilità di tutti i diritti non ancora venduti delle proprie opere, che potranno quindi essere trattati da nuova agenzia.

5.3 Gli Associati hanno facoltà di richiedere ai propri clienti un rimborso spese, concordate con gli stessi e debitamente giustificate, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, per fotocopie, commissioni bancarie, spese di corriere e postali in caso di spedizioni eccezionali, di traduzioni di estratti e/o testi scelti.

6 Rapporti con le agenzie

6.1 Tutti gli Associati riconoscono il diritto della precedente agenzia di un nuovo cliente a continuare a incassare le proprie commissioni sui contratti conclusi antecedentemente l’inizio del proprio rapporto di rappresentanza.

6.2 Allo stesso modo nessun associato dovrà chiedere al proprio nuovo cliente di estromettere il precedente agente da un contratto concluso durante il precedente rapporto di rappresentanza. Anche in caso di diverso accordo scritto fra le parti, il precedente agente continuerà ad avere diritto a incassare la propria commissione sui proventi derivanti del relativo contratto da lui concluso.

7 Divieto di collaborazione con editori «a pagamento»

7.1 Gli associati non instaureranno rapporti di collaborazione con alcun editore che operi dietro pagamento dell’autore e/o proprietario dei diritti dell’opera da pubblicare.

8 Violazioni del Codice Deontologico

8.1 Ogni denuncia di sospetta violazione di una qualsiasi clausola del presente Codice Deontologico sarà presentata al Comitato Direttivo ADALI, che vaglierà la questione e ne proporrà la discussione ed eventuali provvedimenti, fino alla radiazione dalla Associazione, in caso di gravissima violazione, che potrà essere disposta dal Comitato Direttivo.

9 Modifiche al Codice Deontologico

9.1 Ogni modifica al presente Codice Deontologico dovrà essere approvata a maggioranza dei due terzi dei presenti dell’Assemblea dell’Associazione.